Locazioni brevi e banca dati delle strutture ricettive

28 Ottobre, 2021 | Il blog del Commercialista Web | 0 commenti

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Il ministro del turismo ha da poco firmato il decreto attuativo per l’istituzione del portale che accoglierà tutti gli immobili utilizzati come strutture ricettive, manca solo la  pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Al fine di contrastare l’evasione fiscale il registro prevede l’assegnazione di un codice per ogni unità abitativa ricettiva assegnata attraverso l’iscrizione nella banca dati.

I dati da comunicare sono:

  • tipologia di alloggio;
  • ubicazione;
  • capacità ricettiva;
  • estremi dei titoli abilitativi ammessi ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva.

All’immobile viene associato un codice identificativo che deve essere sempre indicato anche nelle piattaforme web che pubblicizzano l’immobile.

In che modalità è tenuto il registro delle strutture ricettive?

In modalità telematica.

Chi deve comunicare i dati del proprio immobile?

I proprietari delle unità locali ricettive, intermediari e i siti web che svolgono la loro attività nel settore del turismo.

Quali sono le unità locali che devono essere iscritte al registro?

Case vacanze, B&B, alberghi, appartamenti dati in affitto per brevi periodi, affittacamere.

Quali sono gli adempimenti da seguire?

I proprietari di strutture dovranno comunicare i dati alle Regioni che a loro volta comunicheranno i dati al registro in modalità telematica.

Quali sono le sanzioni per la mancata comunicazione al registro della propria unità ricettiva?

Da 500,00 a 5000,00 euro ed in caso di reiterazione viene raddoppiata la sanzione massima fino a 10000,00.

Una volta ricevuto il codice identificativo dell’immobile devo anche comunicare gli alloggiati?

Certo resta sempre un adempimento da fare quello della comunicazione degli alloggiati.

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